PERSONALE DELLA SCUOLA
PARTE ECONOMICA DEI CONTRATTI 2006-2009
PERSONALE DELLA SCUOLA
(Siglato il 29/11/2007)
Art. 77 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della
retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto
della Scuola si compone delle seguenti voci:
-
trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare
per posizioni stipendiali;
b) posizioni
economiche orizzontali;
c) eventuali assegni
“ad personam”.
-
trattamento accessorio:
a) retribuzione
professionale docenti;
b) compenso per le
funzioni strumentali del personale docente;
c)
d) compenso per le ore
eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di
direzione dei DSGA;
f) compenso
individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per
incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e
compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
i) altre indennità
previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3.
Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo
sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
1.
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi
annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella
2.
3.
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di
scuola dell’infanzia e primaria
Art. 79 - Progressione professionale
1.
Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per
posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà
essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla
base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso
contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e
per i periodi seguenti:
a.
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore
ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di
durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b.
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque
giorni per il personale ATA.
Art. 80 - Tredicesima mensilità
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale
spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei
commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso
di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al
personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento
economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi,
è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
1.
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente
sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore
eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno
alimentare.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di
cessazione dal servizio.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze
indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso
nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ
del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri
oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità
complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma
1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio
effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è
corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a.
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile
per l’intera durata dell’anno scolastico;
b.
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto
compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui
all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante
mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la
riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in
questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i
compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni
provinciali del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni
economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo
degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del
personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno
2007), è corrisposta un compenso una-tantum pari a € 344,65 in ragione del
servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa
nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ
del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri
oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità
complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma
1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti
effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è
annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta
disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il
solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni
tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è
corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio
prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.
1. Le
risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi
dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007
ed a valere sull’anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro-capite
per tredici mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005,
corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data.
2.
Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05
ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a
coprire gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del
presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse
complessive del fondo a decorrere dall’anno 2006
Art. 85 - Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica
1.
A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono
ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in
relazione ai seguenti criteri:
*
15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
*
68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti
interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente e del
personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
*
17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto
interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti
secondari di secondo grado.
2. I
criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono
saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di
renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle
sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli
effetti derivanti dall’art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
3. A seguito dell’introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di
apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva
sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli
esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione e
addetto individuato dall’organico di diritto.
Art. 86 - Compensi accessori per il personale in servizio presso ex IRRE e MPI
1.
Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti
disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività
di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le
modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle
risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La
restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del
fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano
le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione
scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
Art. 87 - Attività complementari di educazione fisica
1.
Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6
settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento
alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno
specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la
prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il
compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del
10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e
riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio
nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel
limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore
eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art. 88 - Indennità e compensi a carico del Fondo d'istituto
1.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche,
organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da
definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del
consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la
delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà
tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti
nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,
scuola ospedaliera, carceraria,
corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va
prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità,
ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione
va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la
burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta
particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse
componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a.
Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e
alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste
nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione
dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività
scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente
ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la
flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura
forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b.
le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento,
oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore
settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla
personalizzazione dell’offerta formativa,
con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste
dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente
art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
c.
le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli
alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta
formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza
con il POF e con i processi di valutazione attivati.
d.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del
presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e.
le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di
lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di
prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione
dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali
attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f.
i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due
unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non
sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
g.
le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h.
l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già
prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente -
nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la
Tabella 8;
i.
il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente
sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del
presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
j.
la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del
presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del
31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k.
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività
deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l.
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
1.
Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti
compensi a carico del fondo d'istituto:
a.
per compensi per lavoro straordinario
per un massimo di 100 ore annue;
b.
per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con
risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09
2° BIENNIO ECONOMICO 2008-09
Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 ° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari previsti
dall'art. 78, comma 2, del CCNL 29.11.2007 (Tabella 2), come rideterminati
dall'art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale dell'8.4.2008 (Tabella 1),
sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.
Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle
misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3.
Al personale educativo spetta il
trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
4.
Gli incrementi di cui al comma 1
comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art.
33, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29.11.2008.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1.
Gli incrementi stipendiali di cui
alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui
compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2.
I benefici economici risultanti
dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4 - Fondo dell'istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione
1.
Le risorse di cui all'art. 84 del CCNL 29.11.2007, per effetto della riduzione
prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
degli elementi retributivi di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83,
comma 3 del CCNL 29.11.2007, sono quantificate, a decorrere dal 1 °.1.2009, in
1.161,92 milioni di €.
2.
In relazione a quanto previsto
dall'art. 85, comma 3, del CCNL 29.11.2007, allo scopo di rendere compatibili le
risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio
scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere
dal 1°.1.2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:
•
€ 4.056,00 per ciascun punto di
erogazione del servizio;
•
€ 802,00 per ciascun addetto
individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del
personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
•
€ 857,00 ulteriori rispetto alla
quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto
interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli
istituti secondari di secondo grado.
3.
I valori di cui al comma 2 si
applicano ai parametri individuati annualmente dal MIUR nella pubblicazione
della Direzione Generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi
informativi "Sedi, Alunni, Classi,
Dotazioni organiche del Personale della Scuola statale - Situazione
dell'organico di diritto".
4.
In sede dei successivi rinnovi
contrattuali sarà verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di
erogazione del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare,
mediante l'innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali
economie derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.
Art. 5 - Risorse posizioni economiche personale ATA
1. Fermo restando il disposto del comma 7 dell'art. 50 del CCNL
27.11.2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente
utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per l'attribuzione
delle posizioni economiche per il personale ATA, saranno utilizzate
integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il
riconoscimento di benefici economici una
tantum destinati al personale ATA
Art.
6 - Norma finale
1.
Per quanto non previsto dal
presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 29.11.2007,
compatibilmente con le vigenti disposizioni non derogabili.
2.
Tutti gli articoli del CCNL
29.11.2007 richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle
successive sequenze contrattuali dell'8.4.2008 e 25.7.2008.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA Le parti firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzare della qualità della prestazione lavorativa. |
DIRIGENZA SCOLASTICA
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Art.
23
1.
Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL dell’11/04/2006 (biennio
economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per
tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal 01/04/2006 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2006 in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare, a regime, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi
del rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 1, lett.
a) del CCNL dell’11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a
decorrere dall’1/1/2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di
tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico
fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al
riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL
dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003).
Art. 24
1.
Gli incrementi di cui all’art. 23 hanno effetto integralmente sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto,
sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 23 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di
vigenza contrattuale.
4.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122
del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Art.
25
1.
Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è
costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4
del CCNL dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti
importi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a
decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall’1/1/2007 di € 6.140.615,00;
b) dal 31/12/2007 e a valere sull’anno 2008 di ulteriori
€ 1.879.804,00.
3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici
Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e
risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale
ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma
1 del CCNL 11/4/2006.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi
della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e,
per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
Art.
26
1. A
valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi
dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i
seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un
minimo di € 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all’art. 23,
comma 3, ad un massimo di € 34.195,96.
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per
la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL dell’11-4-2006, come modificato
dall’art. 6 del presente CCNL.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero
ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
Art.
27
1.
Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 25, in misura non
inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della
predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art.
1
1.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre
2009
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore
le
Art.
2
1.
Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio
- dal 01/04/2008 di € 15,74;
- rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
- rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del
CCNL
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico
Art.
3
1.
Gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 2 sono
corrisposti
4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto,
Art.
4
1.
Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è
costituito
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00,
al
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi
Art.
5
1.
In attuazione dell’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010,
2. In relazione all’obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti
Dichiarazione
congiunta n. 1 |
Dichiarazione
congiunta n. 2 |
Dichiarazione
a verbale |