PERSONALE DELLA SCUOLA 
PARTE ECONOMICA DEI CONTRATTI 2006-2009

 

PERSONALE DELLA SCUOLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09
1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

      (Siglato il  29/11/2007)

      Art. 77 - Struttura della retribuzione

      1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:        
           - trattamento fondamentale:
  
             a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
  
             b) posizioni economiche orizzontali;
  
             c) eventuali assegni “ad personam”.
          - trattamento accessorio:
  
             a) retribuzione professionale docenti;
  
             b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
  
             c)
  
             d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
  
             e) indennità di direzione dei DSGA;
  
             f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
  
             g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
  
             h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
  
             i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
       2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
     
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

 

 Art. 78 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria

 

Art. 79 - Progressione professionale

1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
  
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
   b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.

 

Art. 80 - Tredicesima mensilità

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

 

Art. 81 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

Art. 82 - Compenso individuale accessorio per il personale ATA

  1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
  
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
   b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un compenso una-tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.

 

Art. 83 - Retribuzione professionale docenti

 1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 81 del CCNL 24.07.2003  è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.

 

Art. 84 -  Fondo dell'istituzione scolastica

  1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull’anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data.
2. Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a decorrere dall’anno 2006

 

Art. 85 - Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica

1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
  
* 15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
  
* 68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente e del personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
   * 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli effetti derivanti dall’art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
3. A seguito dell’introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli  esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione e addetto individuato dall’organico di diritto.

 

Art. 86 - Compensi accessori per il personale in servizio presso ex IRRE e MPI

1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.

 

Art. 87 - Attività complementari di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

 

Art. 88 - Indennità e compensi a carico del Fondo d'istituto

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,  scuola ospedaliera, carceraria,  corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
  
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
  
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa,  con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
  
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
  
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
  
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
  
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
  
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
  
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
  
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
  
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
  
k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
   l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

 

Art. 89 - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti  compensi a carico del fondo d'istituto:
  
a. per compensi per lavoro straordinario  per un massimo di 100 ore annue;
   b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

                                                                                          

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09
2° BIENNIO ECONOMICO 2008-09


(Siglato il  23/1/2009)

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 ° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.


Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

1.        Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 78, comma 2, del CCNL 29.11.2007 (Tabella 2), come rideterminati dall'art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale dell'8.4.2008 (Tabella 1), sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.        Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3.       Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
4.        Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29.11.2008.

 

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

1.        Gli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2.        I benefici economici risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Art. 4 - Fondo dell'istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione

1. Le risorse di cui all'art. 84 del CCNL 29.11.2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del CCNL 29.11.2007, sono quantificate, a decorrere dal 1 °.1.2009, in 1.161,92 milioni di €.

2.        In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del CCNL 29.11.2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dal 1°.1.2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:

          € 4.056,00 per ciascun punto di erogazione del servizio;

          € 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

          € 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

3.        I valori di cui al comma 2 si applicano ai parametri individuati annualmente dal MIUR nella pubblicazione della Direzione Generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi "Sedi, Alunni, Classi, Dotazioni organiche del Personale della Scuola statale - Situazione dell'organico di diritto".
4.        In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante l'innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.

 

Art. 5 - Risorse posizioni economiche personale ATA

1. Fermo restando il disposto del comma 7 dell'art. 50 del CCNL 27.11.2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche per il personale ATA, saranno utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento di benefici economici una tantum destinati al personale ATA

Art. 6 - Norma finale

1.      Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 29.11.2007, compatibilmente con le vigenti disposizioni non derogabili.
2.      Tutti gli articoli del CCNL 29.11.2007 richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle successive sequenze contrattuali dell'8.4.2008 e 25.7.2008.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzare della qualità della prestazione lavorativa
.

 

 

 

                DIRIGENZA  SCOLASTICA                                   

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

 (siglato in data 15/7/2010)

Art. 23 - Incrementi trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL dell’11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
    - dal 01/04/2006 di € 15,74;
    - rideterminato dal 01/07/2006 in € 26,24;
    - rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL dell’11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a decorrere dall’1/1/2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).


Art. 24 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Gli incrementi di cui all’art. 23 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.

4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 25 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4 del CCNL dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dalle date sottoindicate:
    a) dall’1/1/2007 di € 6.140.615,00;
    b) dal 31/12/2007 e a valere sull’anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00.
3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 11/4/2006.
4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 26 - Retribuzione di posizione

1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di € 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all’art. 23, comma 3, ad un massimo di € 34.195,96.
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL dell’11-4-2006, come modificato dall’art. 6 del presente CCNL.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 27 - Retribuzione di risultato

1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 25, in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

 (siglato in data 15/7/2010)

Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti scolastici dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ 01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale verrà indicato col termine “dirigente”.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

Art. 2 - Incrementi trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
    - dal 01/04/2008 di € 15,74;
    - rideterminato dal 01/07/2008 in € 26,24;
     - rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata a decorrere dall’1/1/2009 in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dal 1/1/2009.  
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 2, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. In attuazione dell’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010, le parti torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello specifico atto normativo e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. In relazione all’obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti dell’Area V con la restante dirigenza pubblica, in coerenza con quanto stabilito dall’ordine del giorno della Camera dei Deputati (A.C. 1746 Bis – A), le parti concordano di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle autonome determinazioni del comitato di settore, l’ulteriore esame delle connesse problematiche e la definizione delle più opportune soluzioni, nella direzione del suddetto riallineamento retributivo.

 

Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione all’art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna all’area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 2
L’utilizzazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi - in attuazione dell’intesa 9-4-2010 richiamata nel presente CCNL, con la quale si dovrebbe rendere disponibile la somma una tantum di 5 milioni di euro con il primo atto normativo utile - e’ comunque condizionata all’emanazione del predetto atto normativo, che individui la provenienza e la copertura finanziaria delle predette risorse che, in ogni caso, non potrebbero che valere sulle disponibilità a legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Dichiarazione a verbale
Il presente rinnovo contrattuale (biennio economico 2008/2009), in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, non potrà comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%.