Art. 35.
Incrementi degli
stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti
dall'art. 2
del CCNL Scuola 4 agosto
2011, sono incrementati degli importi mensili
lordi,
per tredici mensilità, indicati nell'allegata
Tabella A1,
con le decorrenze ivi
stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi
tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e
con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal
1° aprile
2018, l'indennità
di vacanza contrattuale
riconosciuta con
decorrenza 2010
cessa di
essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed
é conglobata
nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.
Art.
36.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa
previsione del
CCNL, gli
incrementi dello stipendio
tabellare previsti dall'art. 35 (Incrementi degli
stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su
tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 35
(Incrementi degli stipendi
tabellari) sono
computati ai
fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dalla
tabella A1,
nei confronti
del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente
contratto. Agli
effetti dell'indennità
di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del
trattamento di fine
rapporto, dell'indennità
sostitutiva del
preavviso e
dell'indennità in caso di
decesso di
cui all'art.
2122 codice
civile, si considerano
solo gli
aumenti maturati
alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni
che hanno operato il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale nello
stipendio tabellare.
Art. 37.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale
già
destinatario delle misure di cui
all'art. 1,
comma 12,
legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonché
del maggiore
impatto sui
livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento
della dinamica
retributiva, é riconosciuto al personale individuato
nell'allegata
Tabella D1 e nelle misure
ivi indicate,
un elemento
perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel
periodo 1°
marzo 2018 - 31 dicembre
2018. La
frazione di
mese superiore
a quindici giorni
dà luogo
al riconoscimento
dell'intero rateo
mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiore a
quindici giorni e
dei mesi
nei quali
non é
corrisposto lo
stipendio tabellare
per aspettative o congedi non retribuiti o altre
cause di interruzione
e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non é computato agli
effetti dell'art. 36 (Effetti
dei nuovi stipendi) comma
2, secondo
periodo ed é
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a
quanto
previsto per lo
stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo
2018-31
dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo é riproporzionato in
relazione al loro
ridotto orario
contrattuale. Detto
importo é
analogamente riproporzionato
in tutti
i casi
di interruzione
o
sospensione
della prestazione
lavorativa che
comportino la
corresponsione dello
stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze
brevi e
saltuarie percepisce
l'elemento perequativo una
tantum di
cui al
presente articolo, in
un'unica soluzione, nell'ambito del
contratto
individuale
stipulato con
ciascuna istituzione
scolastica, in
relazione
all'effettiva durata del servizio nel periodo
indicato al
comma 2, non
applicando quanto previsto dal comma
1, relativamente
alle frazioni di mese
inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 38.
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al
presente articolo
sono confermate
secondo la disciplina
prevista nel CCNL
29 novembre
2007 e
sono
incrementate come di
seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del
CCNL Scuola del 29 novembre
2007 é incrementata con la decorrenza e
degli importi lordi
per dodici
mensilità indicati
nell'allegata
tabella E1.1;
b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di
cui
all'art. 56, comma
2 del
CCNL Scuola
del 29
novembre 2007
é
incrementata con la
decorrenza e dell'importo lordo
annuo indicato
nell'allegata tabella
E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale
ATA di
cui all'art. 82 del CCNL
Scuola del 29 novembre 2007, é incrementato
con la
decorrenza e
degli importi
lordi per
dodici mensilità
indicati nell'allegata tabella E1.3.
Art. 39.
Indennità per il DSGA
che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In
attuazione dell'art. 2,
comma 4
del CCNL
relativo ai
direttori dei servizi
generali ed amministrativi delle scuole (DSGA)
sottoscritto il 10
novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL
sono
prorogati fino al
termine dell'anno scolastico nel corso del quale é
adottato l'accordo in sede di conferenza unificata
di cui
all'art.
19, comma 5-ter del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Art.
40.
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un
unico Fondo, denominato
«Fondo per
il miglioramento
dell'offerta
formativa»,
le seguenti
risorse, nei
loro valori
annuali già
definiti sulla base dei
precedenti CCNL
e delle
disposizioni di
legge:
a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica
di cui
all'art. 2,
comma 2, primo alinea del
CCNL 7 agosto 2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le
ore eccedenti
del
personale
insegnante di
educazione fisica
nell'avviamento alla
pratica
sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del
CCNL
7 agosto 2014;
c) le risorse destinate alle
funzioni strumentali
al piano
dell'offerta formativa di cui
all'art. 2, comma 2, terzo alinea
del
CCNL 7 agosto 2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del
personale
ATA di cui all'art. 2, comma
2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti
per progetti
relativi alle aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione
scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto
alinea
del CCNL 7 agosto
2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la
sostituzione
dei colleghi assenti di cui
all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì,
con
la medesima decorrenza ivi
indicata, le seguenti ulteriori
risorse,
nei loro valori
annuali già definiti sulla base di disposizioni
di
legge:
a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle
legge 13
luglio 2015, n. 107, ferma
rimanendo la
relativa finalizzazione
a
favore della
valorizzazione del personale
docente sulla
base dei
criteri indicati
all'art. 22, comma 4, lettera
c), punto
c4) del
presente CCNL;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma
592, della
legge n.
205/2017, nel rispetto dei
criteri di indirizzo di cui al comma
593
della citata legge.
3. Al fine di finanziare
quota parte
degli incrementi
della
retribuzione professionale
docente di cui all'art. 38, il
Fondo di
cui ai commi 1 e 2 é
ridotto stabilmente, per l'anno 2018 di
80,00
milioni di Euro e a
decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche
a valere sulle
disponibilità dell'art. 1, comma 126 della
legge n.
107/2015, in misura
pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per
il
2019 e 40 milioni a
regime.
4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare
il personale
per le
seguenti finalità:
a) finalità già previste
per il
Fondo per
l'Istituzione
scolastica ai sensi dell'art.
88 del CCNL 29 novembre 2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante
di
educazione fisica
nell'avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti
relativi alle
aree a
rischio, a
forte processo
immigratorio e
contro l'emarginazione
scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione
dei colleghi
assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art.
1, commi
da 126 a 128, della legge n.
107/2011;
h) le finalità di cui all'art 1, comma
593 della
legge n.
205/2017.
5. Il Fondo di cui al presente
articolo é
ripartito tra
le
diverse finalità di cui
al comma
4, in
sede di
contrattazione
integrativa di livello
nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti
e
con le specificazioni
di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la
sostituzione dei colleghi
assenti atto a soddisfare i fabbisogni
e,
comunque, in misura
non inferiore a quanto
già destinato
a tale
utilizzo;
b) un finanziamento delle
attività di
recupero presso
le
Istituzioni
scolastiche secondarie
di secondo
grado, atto
a
soddisfare i
fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto
già destinato a tale
utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in
misura
pari alle risorse residue
dell'art. 1, comma
126, della
legge n.
107/2015, secondo
quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi
specifici del
personale
ATA, in misura non inferiore
a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma
5 é
stipulato, di
norma, con cadenza triennale
e individua
criteri di
riparto che
assicurino l'utilizzo
integrale delle risorse disponibili in ciascun
anno scolastico, ivi
incluse quelle eventualmente non assegnate negli
anni scolastici
precedenti. Queste risorse possono essere
destinate
anche a finalità
diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i
criteri
di riparto tra le singole
istituzioni scolastiche ed educative, sulla
base dei seguenti
parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle
scuole secondarie
di
secondo grado, in relazione
al criterio di cui al comma
4, lettera
b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di
struttura utili
per
tenere conto della specificità
e della complessità di
particolari
tipologie di
istituzioni scolastiche ed educative.