PERSONALE DELLA SCUOLA
CONTRATTO 2016-2018

 

      Siglato il  19/4/2018  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/6/2018

 

 GAZZETTA UFFICIALE - CCNL DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 2016-18

 

 


PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO 2016-18

 

 

Titolo V

Trattamento economico sezione scuola

 

Art. 35. Incrementi degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL Scuola 4 agosto 2011, sono incrementati degli importi mensili  lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata  Tabella  A1,  con  le decorrenze ivi stabilite.

    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.

    3. A decorrere  dal    aprile  2018,  l'indennità  di  vacanza contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere corrisposta come specifica voce retributiva ed  é  conglobata  nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1.

 

 Art. 36. Effetti dei nuovi stipendi

    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello stipendio tabellare previsti dall'art. 35 (Incrementi degli  stipendi tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art. 35 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti  dalla  tabella  A1,  nei  confronti  del  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennità  di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del  trattamento  di fine  rapporto,   dell'indennità   sostitutiva   del   preavviso   e dell'indennità in caso  di  decesso  di  cui  all'art.  2122  codice civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di cessazione del rapporto di lavoro.

    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che hanno operato il conglobamento dell'indennità  integrativa  speciale nello stipendio tabellare.

 
 Art. 37. Elemento perequativo
 

    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale  già destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23 dicembre 2014, n. 190,  nonché  del  maggiore  impatto  sui  livelli retributivi più bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica retributiva, é riconosciuto al personale  individuato  nell'allegata Tabella D1 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  marzo 2018 - 31 dicembre  2018.  La  frazione  di  mese  superiore a quindici  giorni    luogo  al  riconoscimento  dell'intero   rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiore a quindici giorni  e  dei  mesi  nei  quali  non  é  corrisposto  lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o  altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non é computato agli effetti dell'art. 36 (Effetti dei nuovi stipendi)  comma  2,  secondo periodo ed é corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31 dicembre 2018.

    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo é riproporzionato in relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  é analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

    4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze  brevi  e saltuarie percepisce l'elemento perequativo  una  tantum  di  cui  al presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito  del  contratto individuale  stipulato  con  ciascuna  istituzione   scolastica,   in relazione all'effettiva durata del servizio nel periodo  indicato  al comma 2, non applicando quanto previsto dal  comma  1,  relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.

 

Art. 38. Incrementi delle indennità fisse

    1. Le indennità di cui  al  presente  articolo  sono  confermate secondo la disciplina prevista nel  CCNL  29  novembre  2007  e  sono incrementate come di seguito indicato:

      a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 é incrementata con la decorrenza  e

degli importi lordi  per  dodici  mensilità  indicati  nell'allegata tabella E1.1;

      b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di  cui all'art. 56, comma  2  del  CCNL  Scuola  del  29  novembre  2007  é incrementata con la decorrenza e dell'importo  lordo  annuo  indicato nell'allegata tabella E1.2;

      c) il compenso individuale accessorio per il personale  ATA  di cui all'art. 82 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, é incrementato con la  decorrenza  e  degli  importi  lordi  per  dodici  mensilità indicati nell'allegata tabella E1.3.

 

  Art. 39.   Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche

    1. In attuazione dell'art.  2,  comma  4  del  CCNL  relativo  ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole  (DSGA) sottoscritto il 10 novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL  sono prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale é adottato l'accordo in sede di conferenza unificata  di  cui  all'art. 19, comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

 

 Art. 40.   Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

    1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico Fondo, denominato  «Fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta formativa»,  le  seguenti  risorse,  nei  loro  valori  annuali  già definiti sulla base dei  precedenti  CCNL  e  delle  disposizioni  di legge:

      a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica  di  cui  all'art.  2, comma 2, primo alinea del CCNL 7 agosto 2014;

      b) le risorse destinate ai compensi per le  ore  eccedenti  del personale  insegnante  di  educazione  fisica  nell'avviamento   alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del  CCNL 7 agosto 2014;

      c) le risorse destinate  alle  funzioni  strumentali  al  piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo  alinea  del CCNL 7 agosto 2014;

      d) le risorse destinate agli incarichi specifici del  personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014;

      e) le risorse destinate alle misure incentivanti  per  progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e  contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto  alinea del CCNL 7 agosto 2014;

      f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la  sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.

    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì,  con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti  ulteriori  risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di  disposizioni  di legge:

      a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle  legge  13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo  la  relativa  finalizzazione  a favore della valorizzazione del  personale  docente  sulla  base  dei criteri indicati all'art. 22, comma 4,  lettera  c),  punto  c4)  del presente CCNL;

      b) le risorse di cui all'art. 1,  comma  592,  della  legge  n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al  comma  593 della citata legge.

    3. Al fine di  finanziare  quota  parte  degli  incrementi  della retribuzione professionale docente di cui all'art. 38,  il  Fondo  di cui ai commi 1 e 2 é ridotto stabilmente, per l'anno 2018  di  80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,  anche a valere sulle disponibilità dell'art. 1, comma 126 della  legge  n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per  il 2019 e 40 milioni a regime.

    4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare  il  personale  per  le seguenti finalità:

      a) finalità già  previste  per  il  Fondo  per  l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;

      b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante  di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;

      c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;

      d) gli incarichi specifici del personale ATA;

      e) le misure incentivanti per progetti  relativi  alle  aree  a rischio, a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l'emarginazione scolastica;

      f) i compensi ore eccedenti per la  sostituzione  dei  colleghi assenti;

      g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art.  1,  commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;

      h) le finalità di cui all'art 1,  comma  593  della  legge  n. 205/2017.

    5. Il Fondo di cui al  presente  articolo  é  ripartito  tra  le diverse finalità di cui  al  comma  4,  in  sede  di  contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti  e con le specificazioni di seguito indicate:

      a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i  fabbisogni  e, comunque, in misura non inferiore a  quanto  già  destinato  a  tale utilizzo;

      b) un finanziamento  delle  attività  di  recupero  presso  le Istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado,   atto   a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014;

      c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in  misura pari alle risorse residue dell'art. 1,  comma  126,  della  legge  n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;

      d) un finanziamento degli  incarichi  specifici  del  personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.

    6. Il contratto collettivo di cui al comma  5  é  stipulato,  di norma, con cadenza triennale  e  individua  criteri  di  riparto  che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in  ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono  essere  destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

    7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i  criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:

      a) numero di punti di erogazione del servizio;

      b) dotazione organica;

      c) dotazione organica dei docenti delle  scuole  secondarie  di secondo grado, in relazione al criterio di cui al  comma  4,  lettera b);

      d) aree soggette a maggiore rischio educativo;

      e) ulteriori parametri dimensionali e di  struttura  utili  per tenere conto della specificità e della complessità  di  particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.