SENTENZA DELLA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
n. 2037 DEL 29/1/2013
18/10/2013
A distanza di tanti mesi, non sono ancora
arrivate alle istituzioni scolastiche e alle Ragionerie provinciali le
disposizioni applicative per l'esecuzione della sentenza.
I docenti che si sono rivolti al dirigente scolastico, si sono sentiti
rispondere che nessun intervento era possibile. E non potevano rispondere
diversamente.
Non vorrei sbagliarmi, non sono un giurista, ma mi pare di poter dire che le
sentenze della Cassazione sono definitive.
Se é così, é vergognoso che ancora una volta lo Stato si dimostri patrigno,
esigendo il rispetto delle scadenze da parte dipendenti, ma trascurando i suoi
adempimenti, anche quando vengono lesi diritti legittimi.
4/5/2013
Per una strana norma, irrazionale e discriminatoria, il servizio
prestato a qualsiasi titolo nella scuola materna statale non è utile per la
ricostruzione di carriera dei docenti della scuola secondaria.
Sul fronte di questa iniquità enorme si apre ora una breccia che dovrebbe far
riflettere chi è deputato alla tutela del personale della scuola, considerato
che poco o nulla è stato fatto finora per porre fine ad una situazione
discriminatoria.
Dopo questa sentenza, nel caso di passaggio di ruolo alla scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola materna deve essere valutato all'atto della ricostruzione di carriera. Solo il servizio di ruolo.
La sentenza afferma il principio che "in
virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente
va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di
trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel
senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il
passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo
precedente, a tutti
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Come si é arrivati a questa sentenza
La materia di cui stiamo parlando è stata da anni oggetto di contenzioso con
precedenti significativi: già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6861 del
27/12/2000 aveva chiarito che
"in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57,
e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della
scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa
anzianità di ruolo maturata nella scuola materna".
Successivamente il Tribunale di Lecce aveva accolto il ricorso
di un docente, ma l'Amministrazione era ricorsa in appello.
La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza del 12/3/2010, ha rigettato
l'impugnazione proposta dal MIUR avverso la decisione del Tribunale del Lavoro.
Ma l'amministrazione non si é fermata ed ha presentato ricorso alla Cassazione
che finalmente, con la sentenza n. 2037, ha posto la parola fine respingendo le
pretese del MIUR.
Ma la discriminazione non é totalmente sanata, si sottolinea che la sentenza riguarda solo il servizio di ruolo e il caso di passaggio di ruolo alla secondaria.