SENTENZA DELLA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
n. 2037 DEL 29/1/2013

 

18/10/2013

A distanza di tanti mesi, non sono ancora arrivate alle istituzioni scolastiche e alle Ragionerie provinciali le disposizioni applicative per l'esecuzione della sentenza.
I docenti che si sono rivolti al dirigente scolastico, si sono sentiti rispondere che nessun intervento era possibile. E non potevano rispondere diversamente.
Non vorrei sbagliarmi, non sono un giurista, ma mi pare di poter dire che le sentenze della Cassazione sono definitive.
Se é così, é vergognoso che ancora una volta lo Stato si dimostri patrigno, esigendo il rispetto delle scadenze da parte dipendenti, ma trascurando i suoi adempimenti, anche quando vengono lesi diritti legittimi.

 

4/5/2013

Per una strana norma, irrazionale e discriminatoria, il servizio prestato a qualsiasi titolo nella scuola materna statale non è utile per la ricostruzione di carriera dei docenti della scuola secondaria.
Sul fronte di questa iniquità enorme si apre ora una breccia che dovrebbe far riflettere chi è deputato alla tutela del personale della scuola, considerato che poco o nulla è stato fatto finora per porre fine ad una situazione discriminatoria.

Dopo questa sentenza, nel caso di passaggio di ruolo alla scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola materna deve essere valutato all'atto della ricostruzione di carriera. Solo il servizio di ruolo.

La sentenza afferma il principio che "in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti

 Leggi il testo della sentenza in formato pdf

 

Come si é arrivati a questa sentenza
La materia di cui stiamo parlando è stata da anni oggetto di contenzioso con precedenti significativi: già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6861 del 27/12/2000 aveva chiarito che "in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna".

Successivamente il Tribunale di Lecce aveva accolto il ricorso di un docente, ma l'Amministrazione era ricorsa in appello.
La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza del 12/3/2010,  ha rigettato l'impugnazione proposta dal MIUR avverso la decisione del Tribunale del Lavoro.
Ma l'amministrazione non si é fermata ed ha presentato ricorso alla Cassazione che finalmente, con la sentenza n. 2037, ha posto la parola fine respingendo le pretese del MIUR.

Ma la discriminazione non é totalmente sanata, si sottolinea che la sentenza riguarda solo il servizio di ruolo e il caso di passaggio di ruolo alla secondaria.