SCATTI STIPENDIALI:  BLOCCO DEL 2013 

7/1/2014

Stamattina tutti i giornali hanno messo in prima pagina la storia degli insegnanti che devono restituire quanto ricevuto per lo scatto nel 2013.
Caos e allarmismo spropositato, nessuno ha comunque detto che la cosa riguardava  non gli insegnanti, ma tutto il personale della scuola , comunque in misura fortemente ridotta.

In mattinata la notizia che il Governo aveva fatto marcia indietro.
Anche se non sarà più possibile intervenire sugli stipendi di gennaio.

Dal Corriere della Sera del 8 gennaio

http://www.corriere.it/scuola/14_gennaio_07/insegnanti-pasticcio-scatti-2013-carrozza-blocchiamo-recupero-08872278-77c4-11e3-823d-1c8d3dcfa3d8.shtml

 

 

28/12/2013 

Mentre si attende lo sblocco del 2012, ultimo residuo del blocco triennale effettuato nel 2009 e 2010 (vedi la nota del 24/11 in questa pagina), sui cedolini di gennaio il personale della scuola troverà la variazione della scadenza per l'applicazione  del decreto presidenziale n. 122  del 4/9/2013 che prevede tra l'altro il blocco dell'anno 2013 ai fini della maturazione degli scatti.
Ad avviare questa operazione ci ha pensato il MEF con la nota n. 157/13 del 27/12/2013.
E'  piuttosto complessa e non mancherà di ingarbugliare e rendere ancora più incomprensibile una situazione già intricata.

Ancora una volta dobbiamo segnalare un'indicazione che ci lascia perplessi. Nella nota si legge:
Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali che verranno recuperati con rate di importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito. 

In altre  parole pare di capire che, tanto per fare un esempio, chi ha maturato lo scatto dal 1 febbraio 2013 e il Tesoro lo ha regolarmente pagato applicando la normativa allora vigente, dovrà restituire quanto ricevuto nel corso dell'anno.
Infatti la nota indica genericamente tutto  il 2013, senza precisare differenze.
A mio avviso si deve invece tener conto della data di entrata in vigore del decreto presidenziale n. 122 che è il 9/11/2013.
Chi ha maturato lo scatto prima di questa data, gode del diritto acquisito e non può perderlo per una legge entrata in vigore successivamente.
Né lo può giustificare il fatto che in realtà si é trattato dello slittamento di una scadenza dal 31/12/2012 al 31/12/2013.
Avrebbero dovuto farlo prima del 31/12/2012.
E' valido il principio che  nel momento in cui usufruisco del diritto, viene applicata la legge vigente e per me  tale deve restare?
Se questo principio non vale, perché non fanno una bella norma retroattiva e richiamano in servizio l'esercito dei baby pensionati? 
Naturalmente la mia è solo una provocazione!
Dalle organizzazioni sindacali ci si attende ora che intervengano oppure ci diano delle spiegazioni se ritengono che questa procedura sia da considerare legittima.
O quantomeno esercitino le opportune pressioni affinché siano sbloccati gli scatti 2012 che avrebbero l'effetto di far restituire, ai soggetti vittime del recupero, quanto ora trattenuto, oltre naturalmente agli arretrati per il 2012.
Purtroppo senza il recupero dello scatto 2012,   sono penalizzati tutti quelli che  hanno la scadenza dicembre 2013 e pertanto aspettavano di vedere l'aumento in busta paga dal 1 gennaio 2014.
E sappiamo bene che, per effetto dell'inquadramento dal 1/1/96, l'ottanta per cento del personale della scuola matura gli scatti al 31 dicembre.
Solo  gli immessi in ruolo dopo il 1995 li maturano dal 1 settembre e pochissimi, per effetti di aspettativa senza assegni, in data diversa.
Mi auguro che per affermare un principio così evidente non si debba aprire un contenzioso e aspettare cinque anni per sapere come va a finire.

Nota: Il buonsenso, caratteristica molto scarsa nei funzionari ministeriali, avrebbe voluto che lo sblocco del 2012 (da un mese il ministro Carrozza ha comunicato che sono tate reperite le risorse) e l'applicazione del nuovo blocco (anno 2013) fossero fatti contestualmente.
Questo avrebbe risparmiato un'enorme mole di lavoro agli uffici del Tesoro ed avrebbe reso molto più semplice la procedura. 
Ma è sempre questione di due velocità differenti. Quella dello Stato che deve recuperare e quella dello Stato che deve restituire. Porca miseria!

Proviamo ad immaginare cosa succederà appena, come pare certo (il ministro ha comunicato che c'è la copertura finanziaria), saranno sbloccati gli scatti maturati nel 2012.
Tutti quelli che dovevano maturare uno scatto nel 2012, essendo tale anno ancora bloccato sono slittati nel 2013 e hanno ricevuto  o avrebbero dovuto ricevere lo scatto con un anno di ritardo (entro l'1/1/2014).
Bloccando il 2013, slittano di un ulteriore anno e li dovrebbero maturare nel 2014 e riceverli entro l'1/1/2015, per cui restituiscono quanto ricevuto nel 2013, ignorando il diritto acquisito.
Sbloccando il 2012, tornano indietro di due anni e maturano lo scatto nel 2012 (come era prima del blocco triennale) per cui devono percepire gli arretrati a partire dal 2012. e come limite l'1/1/2013.
E' proprio il  ballo del qua qua.

 Aprire la nota del MEF  n. 157 del 27/12/2013

I commenti di ORIZZONTE SCUOLA sulla nota ministeriale:
:
http://www.orizzontescuola.it/node/37613

http://www.orizzontescuola.it/news/ministero-dell-economia-d-disposizioni-sull-attuazione-del-blocco-fino-tutto-2014


La posizione deiie CISL Scuola e della CGIL Scuola

http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24721&cHash=7f7a6c84609ba625413afc96d59d0199

http://www.flcgil.it/scuola/scatti-anzianita-2013-il-governo-si-riprende-gli-aumenti-giustamente-percepiti.flc

 

24/11/2013  C'E' LA COPERTURA FINANZIARIA PER SBLOCCARE IL 2012

Il MIUR ha comunicato ai sindacati che sono disponibili le risorse previste per sbloccare gli scatti maturati nel 2012.
Nel 2009 é stato stabilito il blocco del triennio 2010/2012, ma poi ci fu l'accordo tra Governo e sindacati con la promessa di restituire gli scatti a condizione che nel triennio si fossero verificati i risparmi previsti dalla stessa legge.
Dopo le opportune verifiche è stato  sbloccato per prima il 2010 e l'anno successivo il 2011. Attualmente la scadenza indicata sui cedolini è posticipata di una anno in confronto alla scadenza naturale proprio per il 2012 ancora bloccato.
Adesso deve partire la procedura a cura dell'ARAN e dei sindacati, poi la situazione del 2009 sarà ripristinata e le scadenze diventeranno quelle naturali, rispettose dell'anzianità di carriera effettiva.

Ma prima di esultare é bene ricordare che,  come già detto in questa pagina nella nota del 20 ottobre, il decreto presidenziale n. 122 del 4/9/13 ha bloccato gli scatti maturati nel 2013. Sembra una lezione di ballo: un bel passo avanti, pausa, respiro profondo, un bel passo indietro.

 

20/10/2013 - BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI

Il decreto presidenziale n. 122 del 4/9/2013 e la legge di stabilità che il Governo  ha presentato all'esame del Parlamento appesantiscono  ancora il prezzo che stanno pagando i dipendenti pubblici col blocco dei contratti:
- bloccate le retribuzioni e ogni forma di aumento contrattuale fino al 31/12/2014;
- prorogato il blocco degli scatti di anzianità fino al 31/12/2013;
- congelata fino al 2017 l'indennità di vacanza contrattuale.
Come è noto, l'IVC era stata corrisposta nel 2010 e avrebbe dovuto essere assorbita col rinnovo del contratto.
Col blocco dei contratti è stata congelata, ora viene prolungato il congelamento fino al 2017.
In attesa dei rinnovi dopo il 31/12/2014, non sarà corrisposta alcuna IVC per il triennio 2015-17.

Cerchiamo di fare chiarezza su una situazione in continua evoluzione (o involuzione?):

Oggetto dell'intervento Decreto Presidenziale n. 122 del 4/9/2013
(Entrata in vigore 9/11/2013)
Legge di stabilità all'esame del Parlamento
Blocco contratti c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali  ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.  Per  il  medesimo  personale  non  si    luogo,  senza possibilità  di  recupero,  al   riconoscimento   degli   incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;

All'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, le parole "relative al triennio 2010-2012", sono sostituite dalle seguenti "relative al periodo 2010-2014"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica".

Blocco scatti b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,   comma   23,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 2013;  
Vacanza contrattuale

d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,  comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge  22  dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013  e  2014  non  si    luogo,  senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità  di  vacanza   contrattuale   che   continua   ad   essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennità   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio contrattuale  2015-2017  é  calcolata  secondo  le  modalità  ed  i parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente periodo.

Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
La legge di stabilità, a proposito di vacanza contrattuale, modifica quanto affermato nel decreto presidenziale.