SCATTI STIPENDIALI: BLOCCO DEL 2013
7/1/2014
Stamattina tutti i giornali hanno messo in prima pagina la
storia degli insegnanti che devono restituire quanto ricevuto per lo scatto nel
2013.
Caos e allarmismo spropositato, nessuno ha comunque detto che la cosa
riguardava non gli insegnanti, ma tutto il personale della scuola ,
comunque in misura fortemente ridotta.
In mattinata la notizia che il Governo aveva fatto marcia
indietro.
Anche se non sarà più possibile intervenire sugli stipendi di gennaio.
Dal Corriere della Sera del 8 gennaio
28/12/2013
Mentre si attende lo sblocco del 2012, ultimo residuo del blocco
triennale effettuato nel 2009 e 2010 (vedi la nota del 24/11 in questa pagina), sui
cedolini di gennaio il personale della scuola troverà la variazione della
scadenza per l'applicazione del decreto presidenziale n. 122 del
4/9/2013 che prevede tra l'altro il blocco dell'anno 2013 ai fini della
maturazione degli scatti.
Ad avviare questa operazione ci ha pensato il MEF con la nota n. 157/13 del
27/12/2013.
E' piuttosto complessa e non mancherà di ingarbugliare e
rendere ancora più incomprensibile una situazione già intricata.
Ancora una volta dobbiamo segnalare un'indicazione che ci lascia
perplessi. Nella nota si legge:
Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione
della progressione economica nel corso dell’anno 2013 sono stati accertati
crediti erariali che verranno recuperati con rate di importo fisso lordo di €
150,00 fino a concorrenza del debito.
In altre parole pare di capire che, tanto per fare un
esempio, chi ha maturato lo scatto dal 1 febbraio 2013 e il Tesoro lo ha
regolarmente pagato applicando la normativa allora vigente, dovrà restituire
quanto ricevuto nel corso dell'anno.
Infatti la nota indica genericamente tutto il 2013, senza precisare differenze.
A mio avviso si deve invece tener conto della data di
entrata in vigore del decreto presidenziale n. 122 che è il 9/11/2013.
Chi ha maturato lo scatto prima di questa data, gode del diritto acquisito e non
può perderlo per una legge entrata in vigore successivamente.
Né lo può giustificare il fatto che in realtà si é trattato dello
slittamento di una scadenza dal 31/12/2012 al 31/12/2013.
Avrebbero dovuto farlo prima del 31/12/2012.
E' valido il principio che nel momento in cui usufruisco del diritto, viene applicata la
legge vigente e per me tale deve restare?
Se questo principio non vale, perché non fanno una bella norma retroattiva e
richiamano in servizio l'esercito dei baby pensionati?
Naturalmente la mia è solo una provocazione!
Dalle organizzazioni sindacali ci si attende ora che intervengano oppure ci
diano delle spiegazioni se ritengono che questa procedura sia da considerare legittima.
O quantomeno esercitino le opportune pressioni affinché siano sbloccati gli
scatti 2012 che avrebbero l'effetto di far restituire, ai soggetti vittime del
recupero, quanto ora trattenuto, oltre naturalmente agli arretrati per il 2012.
Purtroppo senza il recupero dello scatto 2012, sono penalizzati tutti
quelli che hanno la scadenza dicembre
2013 e pertanto aspettavano di vedere l'aumento in busta paga dal 1 gennaio
2014.
E sappiamo bene che, per effetto dell'inquadramento dal 1/1/96, l'ottanta per
cento del personale della scuola matura gli scatti al 31 dicembre.
Solo gli immessi in ruolo dopo il 1995 li maturano dal 1 settembre e
pochissimi, per effetti di aspettativa senza assegni, in data diversa.
Mi auguro che per affermare un principio così evidente non si debba aprire un
contenzioso e aspettare cinque anni per sapere come va a finire.
Nota: Il buonsenso, caratteristica molto scarsa nei
funzionari ministeriali, avrebbe voluto che lo sblocco del 2012 (da un mese il
ministro Carrozza ha comunicato che sono tate reperite le risorse) e l'applicazione del nuovo blocco (anno 2013) fossero fatti contestualmente.
Questo avrebbe risparmiato un'enorme mole di lavoro agli uffici del Tesoro ed
avrebbe reso molto più semplice la procedura.
Ma è sempre questione di due velocità differenti. Quella dello Stato che deve
recuperare e quella dello Stato che deve restituire. Porca miseria!
Proviamo ad immaginare cosa succederà appena, come pare certo
(il ministro ha comunicato che c'è la copertura finanziaria),
saranno sbloccati gli scatti maturati nel 2012.
Tutti quelli che dovevano maturare uno scatto nel 2012, essendo tale anno ancora
bloccato sono slittati nel 2013 e hanno ricevuto o avrebbero dovuto
ricevere lo scatto con un anno di ritardo (entro l'1/1/2014).
Bloccando il 2013, slittano di un ulteriore anno e li dovrebbero maturare nel
2014 e riceverli entro l'1/1/2015, per cui restituiscono quanto ricevuto nel
2013, ignorando il diritto acquisito.
Sbloccando il 2012, tornano indietro di due anni e maturano lo scatto nel 2012
(come era prima del blocco triennale) per cui devono percepire gli arretrati a
partire dal 2012. e come limite l'1/1/2013.
E' proprio il ballo del qua qua.
I commenti di ORIZZONTE SCUOLA sulla nota ministeriale:
:
http://www.orizzontescuola.it/node/37613
La posizione deiie CISL Scuola e della CGIL Scuola
24/11/2013 C'E' LA COPERTURA FINANZIARIA PER SBLOCCARE IL 2012
Il MIUR ha comunicato ai sindacati che sono disponibili le
risorse previste per sbloccare gli scatti maturati nel 2012.
Nel 2009 é stato stabilito il blocco del triennio 2010/2012, ma poi ci fu
l'accordo tra Governo e sindacati con la promessa di restituire gli scatti a
condizione che nel triennio si fossero verificati i risparmi previsti dalla
stessa legge.
Dopo le opportune verifiche è stato sbloccato per prima il 2010 e l'anno
successivo il 2011. Attualmente la scadenza indicata sui cedolini è posticipata
di una anno in confronto alla scadenza naturale proprio per il 2012 ancora
bloccato.
Adesso deve partire la procedura a cura dell'ARAN e dei sindacati, poi la
situazione del 2009 sarà ripristinata e le scadenze diventeranno quelle
naturali, rispettose dell'anzianità di carriera effettiva.
Ma prima di esultare é bene ricordare che, come già detto in questa pagina nella nota del 20 ottobre, il decreto presidenziale n. 122 del 4/9/13 ha bloccato gli scatti maturati nel 2013. Sembra una lezione di ballo: un bel passo avanti, pausa, respiro profondo, un bel passo indietro.
20/10/2013 - BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI
Il decreto presidenziale n. 122 del 4/9/2013 e la legge di stabilità
che il Governo ha presentato all'esame del Parlamento appesantiscono
ancora il prezzo che stanno
pagando i dipendenti pubblici col blocco dei contratti:
- bloccate le retribuzioni e ogni forma di aumento contrattuale fino al 31/12/2014;
- prorogato il blocco degli scatti di anzianità fino al 31/12/2013;
- congelata fino al 2017 l'indennità di vacanza contrattuale.
Come è noto, l'IVC era stata corrisposta nel 2010 e avrebbe dovuto essere
assorbita col rinnovo del contratto.
Col blocco dei contratti è stata congelata, ora viene prolungato
il congelamento fino al 2017.
In attesa dei rinnovi dopo il 31/12/2014, non sarà corrisposta alcuna IVC per il triennio
2015-17.
Cerchiamo di fare chiarezza su una situazione in continua evoluzione (o involuzione?):
Oggetto dell'intervento | Decreto Presidenziale n. 122 del 4/9/2013 (Entrata in vigore 9/11/2013) |
Legge di stabilità all'esame del Parlamento |
Blocco contratti | c)
si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali
ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente
dalle amministrazioni
pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte
normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.
Per il
medesimo personale
non si
dà luogo,
senza possibilità di
recupero, al
riconoscimento degli
incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere
dall’anno 2011; |
All'articolo
9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Blocco scatti | b)
le disposizioni
recate dall'articolo
9, comma
23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,
sono prorogate
fino al 31
dicembre 2013; |
|
Vacanza contrattuale |
d)
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del
decreto legislativo
30 marzo
2001, n.
165, e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge
22 dicembre 2008, n.
303, per gli anni 2013 e
2014 non
si dà
luogo, senza possibilità
di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità
di vacanza
contrattuale che
continua ad
essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui
all'articolo 9, comma
17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78. |
Per
gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare
quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al
31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 |
La legge di stabilità, a proposito di vacanza contrattuale, modifica quanto affermato nel decreto presidenziale. |