15/11/2010

RICORSI DEI PRECARI

Ancora una sentenza favorevole agli incaricati annuali che hanno fatto ricorso per il riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo.
L'articolo che riportiamo è tratto dal quotidiano

 LA STAMPA del 15/11/2010.

La battaglia di alcuni supplenti di Cuneo

Precari, il giudice boccia la Gelmini

Sentenza ad Alba: vanno pagati come i prof di ruolo

I precedenti
A Siena e Treviso le cause pilota

È la terza volta in pochi mesi che un giudice ricono­sce ai precari l'anomalia della loro posizione. La prima sen­tenza risale agli inizi di otto­bre. Il giudice del lavoro del tribunale di Siena assegna il posto fisso a una precaria cro­nica che aveva sforato il tetto dei tre contratti che possono essere ripetuti presso uno stesso datore di lavoro. La se­conda sentenza arriva più o meno negli stessi giorni. Il giudice del Lavoro di Treviso decide che lo Stato deve risar­cire i precari della scuola, do­centi e personale amministra­tivo, per la mancata indenni­tà di carriera che, con il con­tratto a termine, non hanno potuto percepire. La senten­za si riferisce a 30 persone tra insegnanti ed amministrativi che hanno fatto causa al Mini­stero dell'istruzione.

FLAVIA AMABILE

I prof precari, anche quelli che insegnano lettere o matematica e sembrano lontanissimi dal mondo del diritto, si stanno trasformando in profondi esperti di leggi e sentenze. Ormai è chiaro che per ottenere il tanto agognato «posto fisso» l'unica arma è quella dei ricorsi. Perché la legge dà ragione ai precari cronici, quelli che lavorano come prof vedendosi rinnovare anno dopo anno il contratto ma senza mai vederlo trasformato in un'assunzione a tempo indeterminato.
Sono almeno 180 mila tra prof e Ata ad avere diritto al posto fisso e sono tutti sul piede di guerra: sul web è tutto un proliferare di siti e di richieste di aiuti su come comportarsi e a chi rivolgersi per fare ricorso.

Gli ultimi ad aver avuto soddisfazione sono stati sei precari storici di Cuneo. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Alba ha chiarito che assumere e licenziare di continuo i docenti è illegale. Lavorano come i prof di ruolo, con la differenza che il loro stipendio resta sempre lo stesso e che a luglio ed agosto non entra nelle loro tasche nemmeno un euro. E quindi, i sei supplenti della provincia di Cuneo, assistiti dalla Gilda nel loro ricorso, vanno risarciti per tutti i mesi rimasti disoccupati, con una quota pari a quella che avrebbero percepito «se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato». Per Marco Bottallo della Gilda quest'ultima sentenza di un giudice del lavoro italiano conferma ­ ancora una volta - «una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella scuola pubblica italiana, quella cioè di un datore di lavoro, il Miur, che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga, talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti». L'entità del risarcimento sarà stabilita dal giudice del lavoro in una nuova seduta, il prossimo 28 gennaio.
D'altra parte lo dicono tante leggi, da quelle europee alla famigerata 133 sui tagli alla salva-precari: ricorrere ai contratti a tempo determinato è un'eccezione, non una regola.
E invece a studiare le cifre ufficiali del ministero si scopre che su 190 mila supplenze annuali circa 108 mila sono posti liberi, vacanti, dunque coperti con precari che di continuo vengono usati in modo improprio», spiega Marcello Pacifico, presidente del­l'Anief, sindacato che di ricorsi per i precari della scuola ne ha vinti un bel po'.

E quindi non è un caso se la sentenza di Alba arriva dopo altre due sentenze simili. La prima, la più clamorosa, è degli inizi di ottobre.
 A Siena una prof era stata assunta per ben 6 volte di seguito a inizio armo e poi licenziata alla fine delle lezioni. Un comportamento vietato dalla legge nel settore privato e che nel pubblico impiego è invece consentito, per fronteggiare emergenze e comunque per un massimo di tre volte. Il giudice del lavoro ha disposto il posto fisso via sentenza per la prof. La seconda decisione arriva più o meno negli stessi giorni. Il giudice del Lavoro di Treviso ordina allo Stato di risarcire i precari della scuola, per la mancata indennità di carriera che, con il contratto a termine, non hanno potuto percepire.  

 

 

 

1/9/2010

SCATTI BIENNALI AI PRECARI

Continuano le sentenze favorevoli agli incaricati annuali che hanno fatto ricorso per il riconoscimento degli aumenti biennali, dopo Roma, Tivoli e Civitavecchia, l'ultima in ordine di tempo é del tribunale di Salerno con la Sentenza n°3651 del 14 Luglio 2010.
Il problema presenta anche aspetti discriminatori in quanto gli scatti sono da sempre riconosciuti agli insegnanti di religione.

Lo scorso anno un docente precario aveva fatto ricorso per decreto ingiuntivo per vedersi riconosciuto il diritto ad accedere ai cosiddetti scatti di anzianità da riconoscere in busta attraverso i cosiddetti "gradoni", al pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il ricorso era stato accolto con D.I. 480/09 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, ma vi era stata l'opposizione del MIUR attraverso i suoi legali.
Il Giudice del lavoro dott. M. L. Viva ha rigettato in toto l'opposizione del Ministero dell'Istruzione, accogliendo la tesi della difesa del docente precario: "L'art.53 della legge n°312/1980 - si legge nella sentenza - continua a trovare applicazione nel comparto scuola, è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva".

Il Ministero, quindi, viene condannato a pagare € 4.068,39 al docente oltre alle spese processuali.

Dopo le prime sentenze favorevoli, il Governo ha tentato di bloccare tutto con il Decreto Legge n. 134 del 25/9/09 che al comma 1 dell'art. 1 affermava che "i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze … non possono in alcun caso  … consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo", ma queste indicazioni sono state cancellate con la conversione del decreto nella legge 167 del 24/11/2009.

 

Legge 11 luglio 1980, n. 312.- Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. (Pubblicata nel S.O. alla G.U. 12 luglio 1980, n. 190.).

TITOLO II - PERSONALE DELLA SCUOLA
Capo I - Norme relative al personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato

Art. 53.- Personale non di ruolo

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.