15/11/2010
RICORSI DEI PRECARI
Ancora una sentenza
favorevole agli incaricati annuali che hanno fatto ricorso per il
riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo.
L'articolo che riportiamo è tratto dal quotidiano
LA STAMPA del 15/11/2010.
La battaglia di
alcuni supplenti di Cuneo
Precari, il
giudice boccia la Gelmini
Sentenza ad
Alba: vanno pagati come i prof di ruolo
I
precedenti
A Siena e Treviso le cause pilota
È la terza volta in pochi mesi che un giudice riconosce ai precari
l'anomalia della loro posizione. La prima sentenza risale agli inizi di ottobre.
Il giudice del lavoro del tribunale di Siena assegna il posto fisso a una
precaria cronica che aveva sforato il tetto dei tre contratti che possono
essere ripetuti presso uno stesso datore di lavoro. La seconda sentenza
arriva più o meno negli stessi giorni. Il giudice del Lavoro di Treviso
decide che lo Stato deve risarcire i precari della scuola, docenti e
personale amministrativo, per la mancata indennità di carriera che, con
il contratto a termine, non hanno potuto percepire. La sentenza si
riferisce a 30 persone tra insegnanti ed amministrativi che hanno fatto causa
al Ministero dell'istruzione.
FLAVIA
AMABILE
I prof precari, anche quelli che insegnano lettere o
matematica e sembrano lontanissimi dal mondo del diritto, si stanno trasformando
in profondi esperti di leggi e sentenze. Ormai è chiaro che per ottenere il
tanto agognato «posto fisso» l'unica arma è quella dei ricorsi. Perché la
legge dà ragione ai precari cronici, quelli che lavorano come prof vedendosi
rinnovare anno dopo anno il contratto ma senza mai vederlo trasformato in
un'assunzione a tempo indeterminato.
Sono almeno 180 mila tra prof e Ata ad avere diritto al posto
fisso e sono tutti sul piede di guerra: sul web è tutto un proliferare di siti
e di richieste di aiuti su come comportarsi e a chi rivolgersi per fare ricorso.
Gli ultimi ad aver avuto soddisfazione sono stati sei
precari storici di Cuneo. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Alba ha
chiarito che assumere e licenziare di continuo i docenti è illegale. Lavorano
come i prof di ruolo, con la differenza che il loro stipendio resta sempre lo
stesso e che a luglio ed agosto non entra nelle loro tasche nemmeno un euro. E
quindi, i sei supplenti della provincia di Cuneo, assistiti dalla Gilda nel loro
ricorso, vanno risarciti per tutti i mesi rimasti disoccupati, con una quota
pari a quella che avrebbero percepito «se fossero stati da subito assunti con
contratto a tempo indeterminato». Per Marco Bottallo della Gilda quest'ultima
sentenza di un giudice del lavoro italiano conferma ancora una volta - «una
anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella scuola
pubblica italiana, quella cioè di un datore di lavoro, il Miur, che continua
pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga,
talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di
lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti». L'entità del
risarcimento sarà stabilita dal giudice del lavoro in una nuova seduta, il
prossimo 28 gennaio.
D'altra parte lo dicono tante leggi, da quelle europee alla famigerata 133 sui
tagli alla salva-precari: ricorrere ai contratti a tempo determinato è
un'eccezione, non una regola.
E invece a studiare le cifre ufficiali del ministero si scopre che su 190 mila
supplenze annuali circa 108 mila sono posti liberi, vacanti, dunque coperti con
precari che di continuo vengono usati in modo improprio», spiega Marcello
Pacifico, presidente dell'Anief, sindacato che di ricorsi per i precari della
scuola ne ha vinti un bel po'.
E quindi non è un caso se la sentenza di Alba arriva
dopo altre due sentenze simili. La prima, la più clamorosa, è degli inizi di
ottobre.
A Siena una prof era stata assunta per ben 6 volte di seguito a inizio
armo e poi licenziata alla fine delle lezioni. Un comportamento vietato dalla
legge nel settore privato e che nel pubblico impiego è invece consentito, per
fronteggiare emergenze e comunque per un massimo di tre volte. Il giudice del
lavoro ha disposto il posto fisso via sentenza per la prof. La seconda decisione
arriva più o meno negli stessi giorni. Il giudice del Lavoro di Treviso ordina
allo Stato di risarcire i precari della scuola, per la mancata indennità di
carriera che, con il contratto a termine, non hanno potuto percepire.
1/9/2010
SCATTI BIENNALI AI PRECARI
Continuano
le sentenze favorevoli agli incaricati annuali che hanno fatto ricorso per il
riconoscimento degli aumenti biennali, dopo Roma, Tivoli e Civitavecchia,
l'ultima in ordine di tempo é del tribunale di Salerno con la Sentenza n°3651
del 14 Luglio 2010.
Il problema presenta anche aspetti discriminatori in quanto gli scatti sono da
sempre riconosciuti agli insegnanti di religione.
Lo scorso anno un docente precario aveva fatto ricorso
per decreto ingiuntivo per vedersi riconosciuto il diritto ad accedere ai
cosiddetti scatti di anzianità da riconoscere in busta attraverso i cosiddetti
"gradoni", al pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il ricorso era stato accolto con D.I. 480/09 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, ma vi era stata l'opposizione del
MIUR attraverso i suoi legali.
Il Giudice del lavoro dott. M. L. Viva ha rigettato in toto l'opposizione del
Ministero dell'Istruzione, accogliendo la tesi della difesa del docente precario:
"L'art.53 della legge n°312/1980 - si legge nella sentenza - continua a
trovare applicazione nel comparto scuola, è ancora in vigore e come tale
disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla
stessa contrattazione collettiva".
Il Ministero, quindi, viene condannato a pagare €
4.068,39 al docente oltre alle spese processuali.
Legge
11 luglio 1980, n. 312.- Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato. (Pubblicata nel S.O. alla G.U. 12 luglio 1980, n.
190.).
TITOLO II
- PERSONALE DELLA SCUOLA
Capo I -
Norme relative al personale della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato
Art.
53.- Personale non di ruolo
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per
l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al
personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo
stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore
all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di
ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in
proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del
Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse
in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di
servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento
calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari
dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del
personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato
secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo
stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti
periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari
per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al
suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una
progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti
all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con
l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento
cattedra.