SCUOLA: INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2008

 

l Consiglio dei Ministri - nell'ambito dei provvedimenti varati col decreto-legge 29.11.2008, n. 185 - ha attribuito l'indennità di vacanza contrattuale anche a tutto il personale della scuola. Con lo stipendio di dicembre - insieme alla 13" mensilità - saranno inseriti, quindi, gli importi riportati nella tabella che segue e gli arretrati relativi al periodo 1° aprile/30 novembre 2008.

I.V.C. 2008

1/4/08 1/7/08
Collaboratore scolastico 6,10 10,17
Collaboratore scolastico dei servizi 6,26 10,43
Assistente amministrativo 6,84 11,39
Coordinatore amministrativo 7,82 13,03
Docente scuola elementare/materna 7,91 13,18
Docente diplomato scuola secondaria superiore 7,91 13,18
Docente scuola media 8,58 14,31
Docente scuola secondaria superiore 8,58 14,31
Direttore amministrativo 9,04 15,06
Dirigente scolastico (1) 15,74 26,24

 

Ai dirigenti è stata corrisposta anche l'IVC per il biennio 2006-07: € 15,74 dal 1/4/06, € 26,24 dal 1/7/06, pertanto in attesa del rinnovo del CCNL 2006-09 hanno percepito  € 52,48 (26,24+26,24). Gli aumenti ottenuti poi dal 1/1/09 hanno assorbito tutto.
Al personale della scuola non è più corrisposta dal 1/1/09 ed per il 2008 è stata considera come prima e seconda tranche dell'aumento contrattuale.
Gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Le misure dell'indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-2009, relativa all'anno 2008, sono stabilite considerando i seguenti elementi:

- Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%;

- Base di calcolo: stipendio tabellare iniziale della qualifica con IIS conglobata

· da aprile a giugno 2008 (tre mensilità): 30% del TIP

· da luglio 2008: 50% del TIP

 

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 263/L

Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.